Nuove regole per l'immissione in commercio degli apparecchi elettrici

Dal 20 aprile 2016, gli apparecchi elettrici di qualsiasi tipo devono essere conformi ai requisiti armonizzati in Svizzera e in Europa. Con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione europea e della modifica dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM), viene esteso l'obbligo d'informazione del fabbricante e di chi immette l'apparecchio in commercio.

A partire dall'entrata in vigore dell'OCEM, tutti gli apparecchi elettrici immessi sul mercato svizzero devono recare un marchio di conformità. Devono anche indicare l'indirizzo del fabbricante del prodotto e non più soltanto il nome. Inoltre le informazioni devono essere redatte in modo comprensibile per gli utilizzatori, e sempre come minimo nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell'impianto.

Per quanto concerne il marchio di conformità, il fabbricante può scegliere tra il marchio svizzero o quello europeo equivalente.

Marchio di conformità svizzero
Marchio di conformità svizzero
Contrassegno di conformità europeo
Marchio di conformità dell'UE

Il fabbricante deve tuttavia garantire la coerenza tra il marchio apposto e le indicazioni della dichiarazione di conformità. La documentazione deve far riferimento alla legislazione svizzera (OCEM; RS 734.5), se viene utilizzato il marchio svizzero, e alla normativa di armonizzazione dell'UE (direttiva CEM 2015/30/UE) se reca il marchio di conformità dell'UE.

Nuova procedura di valutazione della conformità

Per valutare la conformità di un apparecchio, il fabbricante può sempre scegliere tra due procedure, entrambe sotto la propria responsabilità. Può procedere al controllo interno della produzione, in base alla stessa modalità finora applicata, oppure far esaminare il tipo di apparecchio da un organo indipendente. Riceverà allora un certificato di esame del tipo se la documentazione tecnica che fornisce all'organismo di valutazione della conformità dà prova che i requisiti essenziali sono rispettati. Dovrà pertanto indicare nella sua dichiarazione di conformità il nome dell'istituto che ha effettuato l'analisi. Se un certificato viene negato, gli altri organismi di valutazione della conformità ne vengono informati per evitare che un fabbricante sottoponga loro lo stesso prodotto.

D'altronde, la dichiarazione di conformità deve ormai indicare tutte le normative che riguardano il prodotto ed esigono una dichiarazione di conformità. Un dossier comprendente diverse dichiarazioni di conformità è considerato alla stessa stregua di una dichiarazione di conformità unica.

La procedura prevede pure un obbligo di controllo. Da una parte il fabbricante deve informare l'organismo di valutazione della conformità di tutti i cambiamenti apportati al prodotto. Dall'altra parte l'organismo deve segnalare, nelle norme tecniche e nelle norme armonizzate, qualsiasi ripercussione derivante dallo sviluppo tecnologico che potrebbe implicare una nuova valutazione della conformità del prodotto.

Se non desidera più seguire questa procedura, il fabbricante può sempre effettuare un controllo interno della produzione. In questo caso le modalità restano invariate.

Qualunque sia la sua scelta per stilare la dichiarazione di conformità, il fabbricante dell'apparecchio deve accludere alla documentazione tecnica un'analisi e una valutazione dei rischi legati alla compatibilità elettromagnetica. Il CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ha elaborato delle norme armonizzate che semplificano quest'analisi e questa valutazione.

Nessun cambiamento per i requisiti essenziali

I requisiti essenziali in materia di compatibilità elettromagnetica (CEM) sono rimasti invariati: nessun apparecchio elettrico deve provocare interferenze e a queste qualsiasi apparecchio deve presentare una certa immunità. Se applicate, le norme tecniche (anche chiamate norme armonizzate nell'UE), sviluppate dal CENELEC sotto la legislazione precedente e pubblicate dall'UFCOM, continuano a presupporre la conformità ai requisiti essenziali.

Quali sono le responsabilità degli attori economici?

La nuova legislazione identifica quattro attori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore, assegnando a ciascuno responsabilità diverse. Spetta soprattutto al fabbricante garantire la conformità del prodotto che immette in commercio. Può delegare certe funzioni a un mandatario, ma non tutte. L'importatore deve garantire che il fabbricante abbia adempiuto tutte le condizioni che gli permettono di mettere sul mercato l'apparecchio. Da ultimo, il distributore deve anche assicurarsi che certi aspetti siano rispettati.

Tutti gli attori economici devono essere in grado d'identificare l'anello della catena precedente e/o successivo. Hanno inoltre l'obbligo di collaborare con l'UFCOM nell'ambito della sorveglianza del mercato e di adottare autonomamente misure se dovessero presumere che il prodotto che mettono sul mercato non fosse conforme.

Informazioni complementari

I prodotti immessi in commercio prima del 20 aprile 2016 possono continuare a essere commercializzati in Svizzera poiché la nuova legislazione si applica unicamente agli apparecchi immessi in commercio a partire da questa data.

Una guida dell'UE sull'applicazione della direttiva CEM (2014/30/UE) sarà disponibile prossimamente. In merito al quadro di base sulla commercializzazione dei prodotti, la "Guida Blu" promulgata dall'UE è più dettagliata.

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