Prescrizioni tecniche relative alle interfacce (Technical Interface Regulations RIR)
Tutte le applicazioni radio devono rispettare i requisiti previsti per le interfacce radio, i cosiddetti RIR, che definiscono tra l'altro le bande di frequenza utilizzabili e la potenza massima di trasmissione consentita.
Il WLAN è uno dei cosiddetti sistemi di trasmissione a banda larga, cui sono attribuite secondo i RIR 1010-xx quattro bande di frequenza, due delle quali possono essere impiegate per gli impianti WLAN per uso esterno:
Esigenze previste dall'ORNI
Essendo generalmente istallati come impianti di trasmissione fissi, gli impianti WLAN per uso esterno devono rispettare le esigenze previste dall''ORNI. Secondo le RIR, la potenza massima di trasmissione deve assolutamente essere inferiore a 6W. Il capitolo 6 articolo 61 dell''ORNI non prevede altre esigenze oltre al rispetto dei valori limite d'immissione (VLI).
Identificando questi impianti di trasmissione come impianti WLAN per uso esterno conformemente all'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 10 ORNI, sono rispettate le disposizioni dell'ORNI e l'autorità non ha motivo di intervenire.
A titolo informativo, ecco come si calcola la distanza dall'access point WLAN con un'intensità di campo che raggiunge il valore limite d'immissione (VLI).
Per esempio, con una potenza di trasmissione pari a 100 mWEIRP nella banda di frequenza 2.4 GHz e un VLI di 61 V/m, la distanza è la seguente:
Con una potenza di trasmissione pari a 1 WEIRP nella banda di frequenza 5.4 (VLI = 61 V/m), la distanza è la seguente:
Permesso di costruzione
I permessi di costruzione per piloni e sovrastrutture sono soggetti alle esigenze in materia di pianificazione locale del territorio e al diritto edilizio e sono dunque di competenza dei Comuni e dei Cantoni.
Esigenze OIT
Gli apparecchi e le componenti di tutti i WLAN (e dunque anche degli impianti WLAN per uso esterno) sono soggetti all'OIT e devono essere esercitati in modo conforme a queste esigenze. Gli apparecchi disponibili in Svizzera sono verificati dall'UFCOM nel quadro di controlli di mercato e, in caso di interferenze, sono oggetto di misurazioni in loco.
Obbligo di notifica per i fornitori di servizi di telecomunicazione
Chiunque fornisce servizi di telecomunicazione a terzi in luoghi disparati, assumendosi la responsabilità per la trasmissione di informazioni, è considerato un fornitore di servizi di telecomunicazione e, conformemente all'articolo 4 LTC, è tenuto a notificarlo all'UFCOM e, probabilmente, è anche soggetto all'obbligo di concessione.
Al contrario, non fornisce un servizio di telecomunicazione chi esercita una rete WLAN all'interno di un edificio, come per esempio un hotel dove ospiti e persone di passaggio possono accedere a Internet (cfr. art. 2 OST).