Attualmente si trovano in commercio numerosi aiuti per l'allevamento, l'addestramento e la sorveglianza degli animali. Ecco alcuni esempi:
- lettori di microchip per l'identificazione elettronica degli animali;
- trasmettitori per la radiogoniometria, utilizzati per l'osservazione e la sorveglianza di animali domestici e selvatici;
- impianti video senza filo per la sorveglianza degli animali;
- impianti per la sorveglianza e l'osservazione del comportamento degli animali;
- impianti per l'addestramento dei cani mediante stimolazioni.
L'utilizzo di tali apparecchi sottostà all'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT).
Conformemente all'art. 34 cpv. 3 e 4 dell'OPAn, l'impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o che agiscono mediante sostanze chimiche sottostà all'autorizzazione dell'Ufficio di veterinaria cantonale.
Gli impianti che utilizzano lo spettro delle frequenze (trasmettitore o ricevitore) devono soddisfare le esigenze dell'OIT per evitare i disturbi dello spettro radioelettrico. Un impianto di telecomunicazione può essere offerto o immesso in commercio unicamente se:
- è stato sottoposto e ha superato con successo una procedura di valutazione della conformità (verifica del rispetto delle esigenze fondamentali);
- rispetta le altre condizioni per l'immissione in commercio (dichiarazione di conformità, contrassegno dell'impianto e informazioni per l'utente).
Le condizioni sopracitate si applicano al fabbricante e alla catena di distribuzione in Svizzera. Esse si applicano anche ai privati che importano direttamente impianti di telecomunicazione.
L'utilizzo d'impianti di radiocomunicazione può sottostare all'obbligo di concessione. Per ottenere informazioni in merito, potete rivolgervi all'UFCOM.